AllegatoCapo II

Art. 56

Detrazione (articolo 19 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 3, comma 5, decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165; articolo 45 decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)

In vigore dal 31 gen 2026
Detrazione ( decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; , comma 5, decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165; decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427) 1. Per la determinazione dell'imposta dovuta a norma dell', comma 1 o dell'eccedenza di cui all', comma 1, è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni ed ai servizi importati o acquistati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione. Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l'imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo. 2. Non è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta, salvo il disposto dell'. In nessun caso è detraibile l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni o servizi utilizzati per l'effettuazione di manifestazioni a premio. 3. La indetraibilità di cui al comma 2 non si applica se le operazioni ivi indicate sono costituite da: a) operazioni di cui agli o a queste assimilate dalla legge, ivi comprese quelle di cui agli ; b) le operazioni di cui all', comma 1, lettere a), b), c) e d), effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori della Unione europea o relative a beni destinati ad essere esportati fuori della Unione europea stessa; c) operazioni, diverse da quelle in regime transfrontaliero di franchigia IVA di cui al titolo XVII, capo II, effettuate fuori dal territorio dello Stato le quali, se effettuate nel territorio dello Stato, darebbero diritto alla detrazione dell'imposta; d) operazioni di cui all', comma 3, lettere a), b), d) ed e); e) cessioni di cui all', comma 1, lettera n), effettuate da soggetti che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento; f) le cessioni di beni di cui all', comma 3; g) operazioni non soggette all'imposta per effetto delle disposizioni di cui all', comma 1, concernente disposizioni relative a particolari settori. 4. Per i beni ed i servizi in parte utilizzati per operazioni non soggette all'imposta la detrazione non è ammessa per la quota imputabile a tali utilizzazioni e l'ammontare indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati. Gli stessi criteri si applicano per determinare la quota di imposta indetraibile relativa ai beni e servizi in parte utilizzati per fini privati o comunque estranei all'esercizio dell'impresa, arte e professione, nonché per determinare la quota di imposta indetraibile per i beni e i servizi in parte utilizzati per operazioni in regime transfrontaliero di franchigia di cui al titolo XVII, capo II. 5. Ai contribuenti che esercitano sia attività che danno luogo ad operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione sia attività che danno luogo ad operazioni esenti ai sensi dell', il diritto alla detrazione dell'imposta spetta in misura proporzionale alla prima categoria di operazioni e il relativo ammontare è determinato applicando la percentuale di detrazione di cui all'. Nel corso dell'anno la detrazione è provvisoriamente operata con l'applicazione della percentuale di detrazione dell'anno precedente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. I soggetti che iniziano l'attività operano la detrazione in base ad una percentuale di detrazione determinata presuntivamente, salvo conguaglio alla fine dell'anno. 6. Per i soggetti diversi da quelli di cui al comma 3, lettera e), la limitazione della detrazione di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non opera con riferimento all'imposta addebitata, dovuta o assolta per gli acquisti, anche intraunionali, di oro da investimento, per gli acquisti, anche intraunionali, e per le importazioni di oro diverso da quello da investimento destinato ad essere trasformato in oro da investimento a cura degli stessi soggetti o per loro conto, nonché per i servizi consistenti in modifiche della forma, del peso o della purezza dell'oro, compreso l'oro da investimento. 7. È ammessa in detrazione, in base alle disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e con le limitazioni stabilite negli , l'imposta dovuta per gli acquisti intraunionali di beni effettuati nell'esercizio di impresa, arti e professioni. 8. L'imposta sul valore aggiunto afferente gli acquisti di beni e servizi effettuati da cooperative a proprietà indivisa per le prestazioni rese ai soci assegnatari per l'uso dell'immobile è detraibile ai sensi del presente articolo, a decorrere dal 1° gennaio 1990.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-19;10#art-a-56

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