Allegato›Capo IV
Art. 45
Cessioni all'esportazione (articolo 8 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 13 legge 30 dicembre 1991, n. 413)
In vigore dal 31 gen 2026
Cessioni all'esportazione
( decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; legge 30 dicembre 1991, n. 413)
1. Costituiscono cessioni all'esportazione non imponibili:
a) le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione dei beni fuori del territorio della Unione europea, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. L'esportazione deve risultare dalla prova di uscita doganale. Nel caso in cui avvenga tramite servizio postale l'esportazione deve risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy;
b) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio della Unione europea entro novanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario non residente o per suo conto, ad eccezione dei beni destinati a dotazione o provvista di bordo di imbarcazioni o navi da diporto, di aeromobili da turismo o di qualsiasi altro mezzo di trasporto ad uso privato e dei beni da trasportarsi nei bagagli personali fuori del territorio della Unione europea; l'esportazione deve risultare dalla prova di uscita doganale o da vidimazione apposta dall'ufficio postale su un esemplare della fattura;
c) le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio dell'Unione europea entro centottanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario o per suo conto, effettuate, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell'elenco di cui all', comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125, in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo. La prova dell'avvenuta esportazione dei beni è data dalla prova di uscita doganale;
d) le cessioni, anche tramite commissionari, di beni diversi dai fabbricati e dalle aree edificabili, e le prestazioni di servizi rese a soggetti che, avendo effettuato cessioni all'esportazione od operazioni intraunionali, si avvalgono della facoltà di acquistare, anche tramite commissionari, o importare beni e servizi senza pagamento dell'imposta.
2. Le cessioni e le prestazioni di cui al comma 1, lettera d), sono effettuate senza pagamento dell'imposta ai soggetti indicati nel comma 1, lettera a), se residenti, ed ai soggetti che effettuano le cessioni di cui al comma 1, lettera b), su loro dichiarazione scritta e sotto la loro responsabilità, nei limiti dell'ammontare complessivo dei corrispettivi delle cessioni di cui alle stesse lettere dai medesimi fatte nel corso dell'anno solare precedente. I cessionari e i commissionari possono avvalersi di tale ammontare integralmente per gli acquisti di beni che siano esportati nello stato originario nei sei mesi successivi alla loro consegna e, nei limiti della differenza tra esso e l'ammontare delle cessioni dei beni effettuate nei loro confronti nello stesso anno ai sensi del comma 1, lettera a), relativamente agli acquisti di altri beni o di servizi.
3. Nel caso di affitto di azienda, perché possa avere effetto il trasferimento del beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi per cessioni all'esportazione, senza pagamento dell'imposta, ai sensi del comma 2, è necessario che tale trasferimento sia espressamente previsto nel relativo contratto e che ne sia data comunicazione, entro trenta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per territorio.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 1 si intendono spediti o trasportati fuori della Unione europea anche i beni destinati ad essere impiegati nel mare territoriale per la costruzione, la riparazione, la manutenzione, la trasformazione, l'equipaggiamento e il rifornimento delle piattaforme di perforazione e sfruttamento, nonché per la realizzazione di collegamenti fra dette piattaforme e la terraferma.
5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel comma 1, lettera a), le cessioni ivi previste devono intendersi non imponibili semprechè l'esportazione risulti da prova di uscita doganale, a nulla rilevando, per la documentazione della cessione all'esportazione, che i documenti di cui all' siano emessi dagli spedizionieri o trasportatori nei confronti dei cedenti o altri soggetti.
6. I contribuenti che applicano l'imposta ai sensi dell' non possono avvalersi della facoltà di acquistare o importare beni o servizi senza applicazione dell'imposta, di cui al comma 1, lettera d), ed al comma 2, e all', comma 1, lettera a). La disposizione del presente comma si applica a partire dal 1° gennaio 1992.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-19;10#art-a-45