Allegato›Capo IV
Art. 47
Acquisti in sospensione di imposta (articolo 2, comma 2, legge 18 febbraio 1997, n. 28)
In vigore dal 31 gen 2026
Acquisti in sospensione di imposta
(, comma 2, legge 18 febbraio 1997, n. 28)
1. I soggetti che si trovano nelle condizioni previste dall' possono effettuare acquisti ed importazioni senza pagamento dell'imposta, in ciascun anno, nel limite dell'ammontare complessivo delle cessioni e delle prestazioni di cui agli , comma 1, lettere a), b) e c), 48 e 49, nonché delle cessioni intraunionali registrate a norma dell' per l'anno solare precedente. I contribuenti possono assumere mese per mese come ammontare di riferimento quello delle cessioni e delle prestazioni anzidette registrate per i dodici mesi precedenti.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-19;10#art-a-47