Allegato›Titolo XIV
Art. 114
Versamento di conguaglio e rimborso dell'eccedenza (articolo 30 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 3, comma 6, decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349)
In vigore dal 31 gen 2026
Versamento di conguaglio e rimborso dell'eccedenza
( decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; , comma 6, decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 349)
1. Se dalla dichiarazione annuale risulta che l'ammontare detraibile, aumentato delle somme versate mensilmente, è superiore a quello dell'imposta relativa alle operazioni imponibili, il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo, ovvero di chiedere il rimborso nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3 e comunque in caso di cessazione di attività.
2. Il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a euro 2.582,28, all'atto della presentazione della dichiarazione:
a) quando esercita esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell', commi 5, 6 e 7, nonché a norma dell'. Il rimborso spetta se l'aliquota mediamente applicata su tutti gli acquisti e su tutte le importazioni, supera quella mediamente applicata su tutte le operazioni effettuate, maggiorata del 10 per cento; nel calcolo non si tiene conto degli acquisti, delle importazioni e delle cessioni di beni ammortizzabili;
b) quando effettua operazioni non imponibili di cui agli per un ammontare superiore al 25 per cento dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
c) limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche;
d) quando effettua prevalentemente operazioni non soggette all'imposta per effetto degli ;
e) quando si trova nelle condizioni previste dall', comma 3.
3. Il contribuente anche fuori dei casi previsti nel comma 2 può chiedere il rimborso dell'eccedenza detraibile, risultante dalla dichiarazione annuale, se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti risultano eccedenze detraibili; in tal caso il rimborso può essere richiesto per un ammontare comunque non superiore al minore degli importi delle predette eccedenze.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale saranno stabiliti gli elementi, da indicare nella dichiarazione o in apposito allegato, che in relazione all'attività esercitata, hanno determinato il verificarsi dell'eccedenza di cui si richiede il rimborso.
5. Agli effetti della norma di cui all', comma 3, le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo si intendono applicabili per i rimborsi richiesti dagli enti e dalle società controllanti.
Storico versioni
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