Allegato›Titolo XIII
Art. 111
Acconto IVA (articolo 6 legge 29 dicembre 1990, n. 405; articolo 1, comma 471, legge 30 dicembre 2004, n. 311)
In vigore dal 31 gen 2026
Acconto IVA
( legge 29 dicembre 1990, n. 405; , comma 471, legge 30 dicembre 2004, n. 311)
1. A decorrere dall'anno 1991, i contribuenti sottoposti agli obblighi di liquidazione e versamento previsti dalle disposizioni dell' del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, devono versare entro il giorno 27 del mese di dicembre, a titolo di acconto del versamento relativo al mese stesso, un importo pari all'88 per cento, del versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare per il mese di dicembre dell'anno precedente o, se inferiore, di quello da effettuare per lo stesso mese dell'anno in corso. Dell'acconto versato si tiene conto in sede di liquidazione relativa al mese di dicembre. Entro lo stesso giorno, i contribuenti di cui all' del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, devono versare, a titolo di acconto del versamento da effettuare in sede di dichiarazione annuale, un importo pari all'88 per cento del versamento effettuato o che avrebbero dovuto effettuare con la dichiarazione annuale dell'anno precedente o, se inferiore, di quello da effettuare in sede di dichiarazione relativa all'anno in corso; per i contribuenti di cui all', comma 4, per il calcolo del relativo importo si assumono gli ammontari relativi al quarto trimestre.
2. Se, in conseguenza della variazione del volume di affari, mutano rispetto all'anno precedente le cadenze dei versamenti dell'imposta, il parametro di commisurazione dell'acconto riferito a tale anno è costituito: se la cadenza è stata trimestrale, da un terzo dell'imposta versata in sede di dichiarazione annuale ai sensi dell' del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, o da un terzo dell'ammontare versato nell'ultimo trimestre a norma dell', comma 4, ovvero, se la cadenza è stata mensile, dall'ammontare dei versamenti degli ultimi tre mesi dell'anno.
3. In alternativa alle disposizioni di cui al comma 1, l'obbligo relativo all'acconto può essere adempiuto anche mediante il versamento di un importo determinato tenendo conto dell'imposta relativa alle operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere annotate nei registri di cui agli per il periodo dal 1° al 20 dicembre, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre se obbligati all'adempimento sono contribuenti che effettuano le liquidazioni con cadenza trimestrale, nonché dell'imposta relativa alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° novembre al 20 dicembre, ma non ancora annotate non essendo decorsi i termini di emissione della fattura o di registrazione; in diminuzione del suddetto importo può tenersi conto dell'imposta detraibile relativa agli acquisti e alle importazioni annotati nel registro di cui all' dal 1° al 20 dicembre, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre per i contribuenti trimestrali, e, per le operazioni intraunionali, dell'imposta detraibile relativa alle operazioni computate a debito a norma del presente comma nel calcolo dell'importo stesso.
4. L'acconto non deve essere versato se di ammontare inferiore a euro 103,29.
5. Chi non esegue in tutto o in parte i versamenti di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione di cui all', comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.
6. Per la riscossione dei versamenti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al titolo I del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.
7. A decorrere dal 1° gennaio 2005, per i contribuenti individuati con i regolamenti di cui ai decreti del Ministro delle finanze 24 ottobre 2000, n. 370, e 24 ottobre 2000, n. 366, che nell'anno solare precedente hanno versato imposta sul valore aggiunto per un ammontare superiore a 2 milioni di euro, l'acconto di cui al comma 1, è pari al 97 per cento di un importo corrispondente alla media dei versamenti trimestrali eseguiti o che avrebbero dovuto essere eseguiti per i precedenti trimestri dell'anno in corso.
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