Allegato›Capo VII
Art. 107
Sanzioni (articolo 2 decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 153)
In vigore dal 31 gen 2026
Sanzioni
( decreto legislativo 18 ottobre 2023, n. 153)
1. In caso di violazione degli obblighi di conservazione di cui all', si applicano le sanzioni previste dall', comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.
2. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all', si applica la sanzione di cui all', comma 1, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.
Storico versioni
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