Allegato›Titolo I
Art. 1
Operazioni imponibili (articolo 1 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 37 decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)
In vigore dal 31 gen 2026
TESTO UNICO IN MATERIA DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO
Operazioni imponibili
( decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427)
1. L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.
2. Fino alla data di entrata in vigore del regime definitivo degli scambi con gli altri Stati membri della Unione europea l'imposta sul valore aggiunto si applica anche alle operazioni intraunionali secondo le disposizioni di cui al presente testo unico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-19;10#art-a-1