AllegatoTitolo IX

Art. 38

Regime dell'IVA per prestazioni di chirurgia estetica (articolo 4-quater decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191)

In vigore dal 31 gen 2026
Regime dell'IVA per prestazioni di chirurgia estetica (articolo 4-quater decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191) 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 2023, n. 191, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, prevista dall', comma 1, lettera t), si applica alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica. 2. Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati in relazione alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 2023, n. 191. Non si fa luogo a rimborsi di imposta.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-19;10#art-a-38

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