Allegato›Titolo XIII
Art. 113
Riscossione coattiva e privilegi (articolo 62 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
In vigore dal 31 gen 2026
Riscossione coattiva e privilegi
( decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
1. I crediti dello Stato per l'imposta sul valore aggiunto e le sanzioni dovute hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore con il grado di cui all'articolo 2778, primo comma, numero 19), del codice civile. In caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, gli stessi crediti sono collocati sussidiariamente sul prezzo degli immobili con preferenza rispetto ai creditori chirografari, ma dopo i crediti per le retribuzioni dovute, sotto qualsiasi forma, ai prestatori di lavoro subordinato e tutte le indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 2751-bis, primo comma, numero 1), del codice civile, nonché quelli per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui all'articolo 2753 del codice civile.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nel caso in cui il contribuente non esegua il versamento delle somme indebitamente rimborsategli.
3. Per le imposte e le sanzioni dovute dal cessionario o dal committente lo Stato ha privilegio speciale, ai sensi degli articoli 2758 e 2772 del codice civile, sui beni mobili o immobili che hanno formato oggetto della cessione o ai quali si riferisce il servizio prestato, con il grado rispettivamente indicato all'articolo 2778, primo comma, numero 7), e all'articolo 2780, primo comma, numero 4), del codice civile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-19;10#art-a-113