Allegato›Titolo VII
Art. 30
Operazioni permutative e dazioni in pagamento (articolo 11 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
In vigore dal 31 gen 2026
Operazioni permutative e dazioni in pagamento
( decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)
1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette all'imposta separatamente da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate.
2. La disposizione del comma 1 non si applica per la cessione al prestatore del servizio di residuati o sottoprodotti della lavorazione di materie fornite dal committente quando il valore dei residuati o sottoprodotti ceduti, determinato a norma dell', non supera il 5 per cento del corrispettivo in denaro.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-19;10#art-a-30