AllegatoCapo VI

Art. 54

Disposizioni speciali per benzina e gasolio introdotti in un deposito (articolo 1, commi da 937 a 942, legge 27 dicembre 2017, n. 205)

In vigore dal 31 gen 2026
Disposizioni speciali per benzina e gasolio introdotti in un deposito (, commi da 937 a 942, legge 27 dicembre 2017, n. 205) 1. Per la benzina o il gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per gli altri prodotti carburanti o combustibili da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, introdotti in un deposito fiscale o in un deposito di un destinatario registrato di cui, rispettivamente, agli del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, l'immissione in consumo dal deposito fiscale o l'estrazione dal deposito di un destinatario registrato è subordinata al versamento dell'imposta sul valore aggiunto con modello F24 di cui all' del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, i cui riferimenti vanno indicati nel documento di accompagnamento di cui all', comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, senza possibilità di compensazione. Il versamento è effettuato dal soggetto per conto del quale il gestore dei predetti depositi procede ad immettere in consumo o ad estrarre i prodotti di cui al presente comma. La base imponibile, che include l'ammontare dell'accisa, è costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione di introduzione ovvero dal corrispettivo o valore relativo all'ultima cessione effettuata durante la loro custodia nel deposito; la base imponibile in ogni caso è aumentata, se non già compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione. Non concorre alla formazione della base imponibile l'eventuale importo sul quale è stata versata l'imposta sul valore aggiunto in dogana all'atto dell'importazione. 2. La ricevuta di versamento è consegnata in originale al gestore del deposito al fine di operare l'immissione in consumo o l'estrazione dei prodotti; in mancanza di tale ricevuta di versamento, il gestore del deposito è solidalmente responsabile dell'imposta sul valore aggiunto non versata. 3. Sono effettuate senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto le cessioni dei prodotti di cui al comma 1, che intervengano durante la loro custodia nei depositi di cui al medesimo comma 1. 4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, per i prodotti introdotti a seguito di un acquisto intraunionale, anche qualora il deposito fiscale, previsto dall' del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, sia utilizzato come deposito IVA ai sensi dell', salvo il caso in cui l'immissione in consumo dal medesimo deposito fiscale sia effettuata per conto di un soggetto che integri i criteri di affidabilità stabiliti con il decreto di cui al comma 8 e che presti idonea garanzia con le modalità e i termini stabiliti con il medesimo decreto, il quale prevede altresì l'attestazione da fornire al gestore del deposito, in alternativa alla ricevuta prevista al comma 2, al fine di operare l'immissione in consumo dei prodotti. La garanzia di cui al primo periodo è trasmessa, a cura del soggetto che presta la garanzia, per via telematica all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. I gestori dei depositi hanno facoltà di accedere alle informazioni indicate nella garanzia mediante i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate. 5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano ai prodotti di cui al comma 1 di proprietà del gestore del deposito, di capacità non inferiore a 3000 metri cubi, dal quale sono immessi in consumo o estratti; le medesime disposizioni non si applicano ai prodotti di cui al comma 1 immessi in consumo da un deposito fiscale per conto di un soggetto, titolare di un diverso deposito fiscale avente capacità non inferiore ai valori stabiliti dall', comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, e che integri i criteri di affidabilità stabiliti con il decreto di cui al comma 8 nonché ai prodotti, di cui al medesimo comma 1, immessi in consumo da un deposito fiscale avente capacità non inferiore ai predetti valori per conto di un soggetto che presti idonea garanzia con le modalità e i termini stabiliti con il medesimo decreto di cui al comma 8. Il predetto limite di capacità di 3000 metri cubi può essere rideterminato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. 6. Fatto salvo quanto disposto dal comma 7, l'utilizzo della dichiarazione di cui all', comma 1, lettera b), non è consentito per le cessioni e per le importazioni definitive dei prodotti di cui al comma 1. 7. L'utilizzo della dichiarazione di cui all', comma 1, lettera b), è consentito limitatamente al caso in cui le imprese di cui all'articolo 24-ter del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, acquistino, ai fini dello svolgimento della loro attività di trasporto, gasolio, presso un deposito commerciale di cui all' dello stesso testo unico, da soggetti diversi dai depositari autorizzati, ivi inclusi quelli che utilizzano il proprio deposito anche come deposito IVA, e dai destinatari registrati di cui rispettivamente agli del predetto testo unico nonché da soggetti diversi da quelli di cui all', comma 945, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori limitazioni all'utilizzo della dichiarazione di cui al presente comma. 8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative dei commi 1, 2, 3, 4 e 5. Il medesimo decreto disciplina, altresì, le modalità di comunicazione telematica, ai gestori dei depositi di cui al comma 1, dei dati relativi ai versamenti dell'imposta sul valore aggiunto di cui al medesimo comma 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-19;10#art-a-54

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo