AllegatoCapo III

Art. 20

Territorialità - Disposizioni speciali relative a talune prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi (articolo 7-sexies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

In vigore dal 31 gen 2026
Territorialità - Disposizioni speciali relative a talune prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi (articolo 7-sexies decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) 1. In deroga a quanto stabilito dall', comma 1, lettera b), si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi: a) le prestazioni di intermediazione in nome e per conto del cliente, quando le operazioni oggetto dell'intermediazione si considerano effettuate nel territorio dello Stato; b) le prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intraunionale, in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato; c) le prestazioni di trasporto intraunionale di beni, quando la relativa esecuzione ha inizio nel territorio dello Stato; d) le prestazioni di lavorazione, nonché le perizie, relative a beni mobili materiali e le operazioni rese in attività accessorie ai trasporti, quali quelle di carico, scarico, movimentazione e simili, quando sono eseguite nel territorio dello Stato; e) le prestazioni di servizi di locazione, anche finanziaria, noleggio e simili, non a breve termine, di mezzi di trasporto diversi dalle imbarcazioni da diporto, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero e sempre che siano utilizzate nel territorio dell'Unione europea. Le medesime prestazioni se rese ad un soggetto domiciliato e residente al di fuori del territorio dell'Unione europea si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate; f) le prestazioni di cui alla lettera e), relative ad imbarcazioni da diporto, sempre che l'imbarcazione sia effettivamente messa a disposizione nel territorio dello Stato e la prestazione sia resa da soggetti passivi ivi stabiliti e sia utilizzata nel territorio dell'Unione europea. Le medesime prestazioni, se l'imbarcazione da diporto è messa a disposizione in uno Stato estero fuori dell'Unione europea e il prestatore è stabilito in quello stesso Stato, si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono ivi utilizzate. Alle medesime prestazioni, quando l'imbarcazione da diporto è messa a disposizione in uno Stato diverso da quello di stabilimento del prestatore, si applica la lettera e).
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-19;10#art-a-20

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