AllegatoCapo III

Art. 21

Territorialità - Disposizioni relative a particolari prestazioni di servizi concernenti imbarcazioni da diporto (articolo 1, commi 725 e 726, legge 27 dicembre 2019, n. 160; articolo 1, commi 710, 711 e 712, legge 30 dicembre 2020, n. 178)

In vigore dal 31 gen 2026
Territorialità - Disposizioni relative a particolari prestazioni di servizi concernenti imbarcazioni da diporto (, commi 725 e 726, legge 27 dicembre 2019, n. 160; , commi 710, 711 e 712, legge 30 dicembre 2020, n. 178) 1. Per prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il luogo della prestazione dei servizi di cui all', comma 1, lettera e), e all', comma 1, lettera f), di imbarcazioni da diporto si considera al di fuori dell'Unione europea qualora attraverso adeguati mezzi di prova sia dimostrata l'effettiva utilizzazione e l'effettiva fruizione del servizio al di fuori dell'Unione europea. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sono individuati le modalità e i mezzi idonei a dimostrare l'effettiva fruizione e l'effettivo utilizzo del servizio al di fuori dell'Unione europea. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° novembre 2020. 3. La dichiarazione resa dall'utilizzatore, in relazione all'effettivo utilizzo nel territorio dell'Unione europea delle prestazioni di servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine di imbarcazioni da diporto, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto dovuta su tali prestazioni ai sensi dell', comma 1, lettera f), è redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ed è trasmessa telematicamente all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni tra le stesse parti. Gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione devono essere indicati nelle fatture relative alla prestazione del servizio. Gli utilizzatori che dichiarano una percentuale determinata provvisoriamente, sulla base dell'uso previsto dell'imbarcazione, verificano, a conclusione dell'anno solare, la sussistenza della condizione dell'effettivo utilizzo del servizio nel territorio dell'Unione europea e integrano, entro il primo mese dell'anno successivo, la dichiarazione. Il prestatore emette la nota di variazione in relazione alla maggiore o alla minore imposta dovuta ai sensi dell', senza applicazione di sanzioni e interessi. In caso di dichiarazione mendace, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate recupera nei confronti dell'utilizzatore la differenza tra l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base all'effettivo utilizzo del servizio di cui al primo periodo del presente comma nel territorio dell'Unione europea e l'imposta indicata in fattura in base alla dichiarazione mendace, irroga all'utilizzatore la sanzione amministrativa pari al 30 per cento della differenza medesima e intima il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Il prestatore che effettua le prestazioni di cui al primo periodo senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione prevista dal medesimo primo periodo è responsabile dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in relazione all'effettivo utilizzo dei servizi di locazione anche finanziaria, noleggio e simili non a breve termine relativi alle imbarcazioni da diporto nel territorio dell'Unione europea nonché delle eventuali sanzioni e interessi. 4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono approvati il modello per la presentazione delle dichiarazioni di cui all', e il modello per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 3 del presente articolo, nonché stabiliti i criteri e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui allo stesso comma 3, all', comma 3, e all', commi 4, 5 e 8, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. Entro centoventi giorni dall'adozione del provvedimento di cui al primo periodo, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli la banca dati delle dichiarazioni di navigazione in alto mare per dispensare l'operatore dalla consegna in dogana di copia cartacea delle medesime dichiarazioni nonché delle ricevute di presentazione. 5. Le disposizioni di cui al comma 3 nonché quelle di cui all', comma 3, del presente testo unico, e all', commi 4, 5 e 8, del citato testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo n. 173 del 2024, si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo all'adozione del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 4.
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