Art. 17

Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

In vigore dal 19 lug 2025
Modifiche all' del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 1. All' del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica, le parole: «direttiva 2020/2184/UE» sono sostituite dalle seguenti: «direttiva (UE) 2020/2184»; b) al comma 1, dopo le parole: «dirigenti di ricerca» sono inserite le seguenti: «e dirigenti tecnologi»; c) al comma 2: 1) alla lettera a): 1.1) al numero 5), dopo le parole: «alla ASL di competenza,» sono inserite le seguenti: «al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica,»; 1.2) il numero 6) è sostituito dal seguente: «6) elaborazione delle rendicontazioni e programmazioni annuali sullo stato delle valutazioni e gestioni del rischio dei sistemi di fornitura idro-potabile, il loro successivo inoltro alla Commissione nazionale di sorveglianza sui Piani di Sicurezza dell'Acqua per la loro approvazione ai sensi dell', comma 3, lettera d), e la loro pubblicazione sul sistema AnTeA entro il mese di marzo di ogni anno a partire dal 2030, per le finalità di cui al comma 3, lettera d);»; 2) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti: «d-bis) attività di supporto tecnico-scientifico nell'ambito delle funzioni svolte dal "Sistema nazionale di valutazione della conformità dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano" di cui all', comma 6, comprendente i rapporti con gli organismi tecnico-scientifici nazionali e internazionali, la Commissione europea, gli Stati membri e l'ECHA, nonché riguardanti la definizione dei programmi di controllo dei suddetti prodotti di concerto con le regioni e le province autonome, i contenziosi nazionali e internazionali, la formazione, la comunicazione e l'inserimento in AnTeA dei prodotti risultati conformi ai sensi dell'; d-ter) supporto tecnico-scientifico al Ministero della salute per quanto attiene la fissazione di eventuali criteri aggiuntivi di idoneità da adottare nella valutazione della conformità dei ReMaF, secondo quanto stabilito nell'allegato IX, nonché per la definizione dei programmi di controllo.»; d) al comma 3, lettera b), le parole: «Autorità ambientali e» sono sostituite dalle seguenti: «regioni e province autonome e le autorità»; e) al comma 4: 1) dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) una sezione dedicata alle informazioni disponibili sui prodotti conformi ai sensi dell' immessi sul mercato nazionale;».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-06-19;102#art-17

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