Art. 20

Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

In vigore dal 19 lug 2025
Modifiche all' del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 1. All' del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 165, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, salvo che la condotta abbia cagionato, nel periodo intercorrente tra l'accertamento della violazione e l'adozione delle misure correttive, un danno o un pericolo di danno per la salute umana, accertato dall'autorità sanitaria territorialmente competente»; 2) alla lettera d), le parole: «case dell'acqua, in violazione» sono sostituite dalle seguenti: «case dell'acqua e apparecchiature di trattamento dell'acqua in violazione»; 3) la lettera n) è sostituita dalla seguente: «n) la violazione della conformità alle disposizioni dell' dei prodotti che entrano a contatto con acqua destinata al consumo umano o della conformità dei ReMaF alle disposizioni dell' e dell'allegato IX, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000.»; b) al comma 2: 1) all'alinea, le parole: «, relativamente ai ReMaf prodotti ovvero immessi sul mercato nazionale successivamente alla data indicata all', comma 4» sono soppresse; 2) alla lettera a), le parole: «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4»; 3) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) l'operatore economico che non ottempera agli obblighi di informazione al CeNSiA sui ReMaF di cui all', comma 12, lettera d), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000;»; 4) alla lettera d), le parole: «comma 14» sono sostituite dalle seguenti: «comma 15»; c) al comma 4, il secondo periodo è soppresso.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-06-19;102#art-20

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Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 (Art. 20 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano.) — Testo vigente | Portale Normativo