Art. 25

Clausola di invarianza finanziaria

In vigore dal 19 lug 2025
1. Fatto salvo quanto previsto dall', dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 giugno 2025 MATTARELLA Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri Foti, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione Schillaci, Ministro della salute Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Nordio, Ministro della giustizia Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy Lollobrigida, Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Calderoli, Ministro per gli affari regionali e le autonomie Visto, il Guardasigilli: Nordio
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-06-19;102#art-25

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Clausola di invarianza finanziaria (Art. 25 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano.) — Testo vigente | Portale Normativo