Art. 22
Modifiche all'articolo 25 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
In vigore dal 19 lug 2025
Modifiche all'
del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
1. All' del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. A decorrere dal 31 dicembre 2026, è abrogato il decreto del Ministro della salute 6 aprile 2004, n. 174, e i rinvii operati dalla normativa vigente a tale decreto si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del presente decreto.».
1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, cessa di avere efficacia il decreto del Ministro della sanità 26 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1991.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-06-19;102#art-22