Art. 19

Modifiche all'articolo 21 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

In vigore dal 19 lug 2025
Modifiche all' del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 1. All' del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, all'alinea le parole: «, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,» sono soppresse; b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Con decreto del Ministro della salute, possono essere modificati, laddove ritenuto necessario per tutelare la salute umana o a seguito dell'adozione di norme tecniche dell'Unione europea, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica gli allegati I, II, IV, V, VII e IX, e di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy gli allegati IV e IX.».
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-06-19;102#art-19

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