Art. 16
Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
In vigore dal 19 lug 2025
Modifiche all'
del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18
1. All' del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera d), dopo la parola: «media» è inserita la seguente: «annua»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono rese disponibili da parte dei gestori idro-potabili trasmettendole con periodicità almeno semestrale al CeNSiA attraverso il sistema AnTeA. Le informazioni sono fornite il prima possibile, e comunque, per la prima volta, non oltre il 12 gennaio 2029».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-06-19;102#art-16