Art. 12

Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

In vigore dal 19 lug 2025
Modifiche all' del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 1. All' del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, dopo le parole: «dei controlli esterni» sono inserite le seguenti: «nel sistema AnTeA da parte delle regioni e province autonome» e dopo le parole: «non conformi» sono inserite le seguenti: «ai punti di cui all'»; b) al comma 7, la parola: «gestione» è sostituita dalla seguente: «gestioni».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-06-19;102#art-12

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Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 (Art. 12 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano.) — Testo vigente | Portale Normativo