Art. 14

Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

In vigore dal 19 lug 2025
Modifiche all' del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 1. All' del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sia definita la popolazione potenzialmente esposta»; b) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «al rischio» sono inserite le seguenti: «per la popolazione esposta».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-06-19;102#art-14

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Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 (Art. 14 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, di attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano.) — Testo vigente | Portale Normativo