Art. 14 · Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

Art. 14

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Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

In vigore dal 19 lug 2025
Modifiche all' del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 1. All' del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sia definita la popolazione potenzialmente esposta»; b) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «al rischio» sono inserite le seguenti: «per la popolazione esposta».
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