Art. 18

Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

In vigore dal 19 lug 2025
Modifiche all' del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 1. All' del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla rubrica, la parola: «acqua» è sostituita dalla seguente: «Acqua»; b) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, scelti tra i dirigenti sanitari dell'ufficio tecnico competente in materia di qualità delle acque destinate al consumo umano»; c) al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) ai sensi degli , valuta, per l'approvazione, le Linee guida di cui all', comma 2, lettera a), punto 1), e le successive revisioni;».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-06-19;102#art-18

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