Art. 13

Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

In vigore dal 19 lug 2025
Modifiche all' del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 1. All' del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3, le parole: «comunicandoli contestualmente alle Aziende sanitarie locali e alle regioni e province competenti per territorio» sono sostituite dalle seguenti: «informando contestualmente le aziende sanitarie locali e le regioni e province competenti per territorio dell'inserimento compiuto riguardante i risultati non conformi»; b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. I gestori idro-potabili comunicano tempestivamente, e comunque non oltre le quarantotto ore, alle competenti aziende sanitarie locali l'inosservanza dei valori di parametro stabiliti nell'allegato I, ai fini della valutazione dei potenziali pericoli e dell'adozione dei necessari provvedimenti correttivi ai sensi dell'. Nel caso di conformità dell'acqua ai parametri stabiliti all'allegato I, Parte A, B, C e D, la trasmissione dei risultati dei controlli interni nel sistema AnTeA da parte dei gestori idro-potabili è effettuata entro novanta giorni dall'acquisizione dell'esito dei controlli e comunque non oltre centottanta giorni dal campionamento ovvero, nel caso di risultati non conformi ai punti di cui all', tempestivamente e comunque non oltre quarantotto ore dall'esito dei controlli, fatti salvi gli altri obblighi sulle misure correttive di cui all'.»; c) al comma 5, lettera a), dopo le parole: «da parte del CeNSiA» sono inserite le seguenti: «alle autorità sanitarie locali, regionali e provinciali competenti per territorio,».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-06-19;102#art-13

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