Art. 21

Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18

In vigore dal 19 lug 2025
Modifiche all' del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18 1. All' del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «Le Autorità ambientali e» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni e le province autonome, le autorità», le parole: «PFAS-totale,» sono soppresse e dopo le parole: «somma di PFAS» sono inserite le seguenti: «, somma di 4 PFAS,»; b) al comma 2, le parole: «a decorrere dal 12 gennaio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 13 gennaio 2026»; c) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Le regioni e le province autonome, le autorità sanitarie e i gestori idro-potabili adottano con ogni tempestività, e comunque non oltre il 12 gennaio 2027, le misure necessarie a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino il valore di parametro di cui all'allegato I, Parte B, per quanto riguarda l'acido trifluoroacetico (TFA). 2-ter. Il controllo del parametro di cui al comma 2-bis assume carattere di obbligo a decorrere dal 13 gennaio 2027.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-06-19;102#art-21

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