Capo V
Art. 42
Sanzioni amministrative
In vigore dal 19 set 2018
1. Salvo che il fatto costituisca reato e ad esclusione dei trattamenti svolti in ambito giudiziario, la violazione delle disposizioni di cui all', comma 1, lettere a), b), d), e) ed f), all', commi 2 e 3, all', commi 3 e 4, all', all', è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50.000 euro a 150.000 euro. La medesima sanzione amministrativa si applica al trasferimento dei dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale in assenza della decisione di adeguatezza della Commissione europea, salvo quanto previsto dagli .
2. Salvo che il fatto costituisca reato e ad esclusione dei trattamenti svolti in ambito giudiziario, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 80.000 euro la violazione delle disposizioni di cui all', comma 2. Con la medesima sanzione è punita la violazione delle disposizioni di cui all', comma 2, all', commi 1, 2, 3 e 4, all', all', all', all', all', all', commi 1 e 4, all', all', all', commi 1 e 4, all', comma 2.
3. Nella determinazione della sanzione amministrativa da applicare secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 si tiene conto dei criteri di cui all'articolo 83, paragrafo 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), k), del regolamento UE.
4. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dall'articolo 166 del Codice. Si applica altresì l'articolo 165 del Codice.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 ha disposto (con l'art. 23, comma 1, lettera c)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto: [...] c) all'articolo 42 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, il riferimento all'articolo 165 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, si intende effettuato all'articolo 166, comma 7, del medesimo codice".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-18;51#art-42