Capo I
Art. 6
Condizioni di trattamento specifiche
In vigore dal 8 giu 2018
1. I dati personali raccolti per le finalità di cui all', comma 2, non possono essere trattati per finalità diverse, salvo che tale trattamento sia consentito dal diritto dell'Unione europea o dalla legge.
2. Ai trattamenti eseguiti per finalità diverse da quelle di cui all', comma 2, comprese le attività di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o per finalità statistiche, si applica il regolamento UE, salve le disposizioni di cui all'articolo 58 del Codice.
3. Se il diritto dell'Unione europea o le disposizioni legislative o regolamentari prevedono condizioni specifiche per il trattamento dei dati personali, l'autorità competente che trasmette tali dati informa il destinatario delle condizioni e dell'obbligo di rispettarle.
4. L'autorità competente che trasmette i dati applica le stesse condizioni previste per le trasmissioni di dati all'interno dello Stato ai destinatari di altri Stati membri o ad agenzie, uffici e organi istituiti a norma del titolo V, capi 4 e 5, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Storico versioni
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