Capo I
Art. 7
Trattamento di categorie particolari di dati personali
In vigore dal 8 giu 2018
Trattamento di categorie
particolari di dati personali
1. Il trattamento di dati di cui all' del regolamento UE è autorizzato solo se strettamente necessario e assistito da garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato e specificamente previsto dal diritto dell'Unione europea o da legge o, nei casi previsti dalla legge, da regolamento, ovvero, ferme le garanzie dei diritti e delle libertà, se necessario per salvaguardare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica o se ha ad oggetto dati resi manifestamente pubblici dall'interessato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-18;51#art-7