Capo I

Art. 8

Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche

In vigore dal 8 giu 2018
Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche 1. Sono vietate le decisioni basate unicamente su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che producono effetti negativi nei confronti dell'interessato, salvo che siano autorizzate dal diritto dell'Unione europea o da specifiche disposizioni di legge. 2. Le disposizioni di legge devono prevedere garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato. In ogni caso è garantito il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento. 3. Le decisioni di cui al comma 1 non possono basarsi sulle categorie particolari di dati personali di cui all' del regolamento UE, salvo che siano in vigore misure adeguate a salvaguardia dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato. 4. Fermo il divieto di cui all' della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, è vietata la profilazione finalizzata alla discriminazione di persone fisiche sulla base di categorie particolari di dati personali di cui all' del regolamento UE.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-18;51#art-8

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