Capo II

Art. 13

Esercizio dei diritti dell'interessato e verifica da parte del Garante

In vigore dal 8 giu 2018
Esercizio dei diritti dell'interessato e verifica da parte del Garante 1. Al di fuori dei casi di trattamento effettuato dall'autorità giudiziaria per le finalità di cui all', comma 2, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all'articolo 160 del codice. 2. Il titolare del trattamento informa l'interessato della facoltà di cui al comma 1. 3. Nei casi di cui al comma 1, il Garante informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-18;51#art-13

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Esercizio dei diritti dell'interessato e verifica da parte del Garante (Art. 13 Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.) — Testo vigente | Portale Normativo