Capo VI

Art. 44

Falsità in atti e dichiarazioni al Garante

In vigore dal 8 giu 2018
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante riguardante il trattamento dei dati di cui all', comma 2, o nel corso di accertamenti riguardanti i medesimi dati, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-18;51#art-44

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