Capo VI
Art. 44
Falsità in atti e dichiarazioni al Garante
In vigore dal 8 giu 2018
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in un procedimento dinanzi al Garante riguardante il trattamento dei dati di cui all', comma 2, o nel corso di accertamenti riguardanti i medesimi dati, dichiara o attesta falsamente notizie o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
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