Capo VI
Art. 45
Inosservanza di provvedimenti del Garante
In vigore dal 8 dic 2021
1. Chiunque, non osservando il provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera c), del Codice, in un procedimento riguardante il trattamento dei dati di cui all', comma 2, arreca un concreto nocumento a uno o più interessati è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da tre mesi a due anni.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 ha disposto (con l'art. 23, comma 1, lettera d)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto: [...] d) all'articolo 45 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, il riferimento all'articolo 143, comma 1, lettera c), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, si intende effettuato all'articolo 58, paragrafo 2, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-18;51#art-45