Capo VII
Art. 48
Tutela dell'interessato
In vigore dal 8 giu 2018
1. Restano ferme le disposizioni di cui dall', commi 3, 4 e 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, concernenti i controlli sul Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza.
2. Le disposizioni di cui all', commi 3, 4 e 5, della legge n. 121 del 1981, si applicano, oltre ai dati destinati a confluire nel Centro elaborazione dati di cui al comma 1, ai dati trattati con l'ausilio di strumenti elettronici da organi, uffici o comandi delle Forze di polizia di cui all' della predetta legge n. 121 del 1981.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-18;51#art-48