Capo VIII

Art. 49

Abrogazioni e disposizioni di coordinamento

In vigore dal 18 dic 2025
1. Gli articoli 53, 54, 55 e 56 del Codice sono abrogati. 2. L'articolo 57 del Codice è abrogato decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. I decreti adottati in attuazione degli articoli 53 e 57 del Codice continuano ad applicarsi fino all'adozione di diversa disciplina ai sensi dell', comma 5.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-18;51#art-49

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