Capo VIII
Art. 49
Abrogazioni e disposizioni di coordinamento
In vigore dal 18 dic 2025
1. Gli articoli 53, 54, 55 e 56 del Codice sono abrogati.
2. L'articolo 57 del Codice è abrogato decorso un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. I decreti adottati in attuazione degli articoli 53 e 57 del Codice continuano ad applicarsi fino all'adozione di diversa disciplina ai sensi dell', comma 5.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-18;51#art-49