Capo V
Art. 39
Reclamo al Garante e ricorso giurisdizionale
In vigore dal 19 set 2018
1. Fermo quanto previsto dall', comma 6, l'interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali che lo riguardano violi le disposizioni del presente decreto, può proporre reclamo al Garante, con le modalità di cui agli articoli 142 e 143 del Codice.
2. Il Garante informa l'interessato dello stato o dell'esito del reclamo, compresa la possibilità del ricorso giurisdizionale.
3. Per l'inosservanza delle disposizioni del presente decreto in violazione dei suoi diritti, l'interessato può proporre ricorso giurisdizionale secondo quanto previsto e regolato dalla disciplina contenuta nella parte III, titolo I, capo II del Codice.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 ha disposto (con l'art. 23, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto: [...] b) all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, il riferimento agli articoli 142 e 143 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 si intende effettuato agli articoli 141, 142 e 143 del medesimo codice".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-18;51#art-39