Capo IV

Art. 35

Trasferimenti di dati personali a destinatari stabiliti in Paesi terzi

In vigore dal 8 giu 2018
Trasferimenti di dati personali a destinatari stabiliti in Paesi terzi 1. In deroga a quanto previsto dall', comma 1, lettera b), e fatti salvi eventuali accordi internazionali di cui al comma 2, le autorità competenti di cui all', comma 1, lettera g), numero 1), possono, in singoli e specifici casi previsti da norme di legge o di regolamento o dal diritto dell'Unione europea, trasferire dati personali direttamente a destinatari stabiliti in Paesi terzi se: a) il trasferimento è strettamente necessario per l'assolvimento di un compito previsto dal diritto dell'Unione europea o dall'ordinamento interno, per le finalità di cui all', comma 2; b) l'autorità competente che effettua il trasferimento valuta che i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato non prevalgono sull'interesse pubblico che rende necessario il trasferimento; c) l'autorità competente che effettua il trasferimento ritiene che il trasferimento a un'autorità per le finalità di cui all', comma 2, nel Paese terzo sia inefficace o inidoneo, in particolare in quanto non può essere effettuato tempestivamente; d) l'autorità competente ai fini di cui all', comma 2, nel Paese terzo è informata senza ingiustificato ritardo, salvo che ciò pregiudichi la finalità per cui il trasferimento è effettuato; e) l'autorità competente che effettua il trasferimento informa il destinatario della finalità specifica o delle finalità specifiche per le quali i dati personali devono essere trattati, a condizione che tale trattamento sia necessario. 2. Per accordo internazionale di cui al comma 1 si intende qualsiasi accordo internazionale bilaterale o multilaterale in vigore tra gli Stati membri e Paesi terzi nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia. 3. L'autorità competente informa il Garante dei trasferimenti previsti dal presente articolo. 4. Il trasferimento effettuato ai sensi del comma 1 è documentato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-18;51#art-35

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