Capo IV
Art. 32
Trasferimento sulla base di una decisione di adeguatezza
In vigore dal 8 giu 2018
Trasferimento sulla base
di una decisione di adeguatezza
1. Il trasferimento di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale è consentito se la Commissione europea ha deciso che il Paese terzo, un territorio o uno o più settori specifici all'interno del Paese terzo, o l'organizzazione internazionale garantiscono un livello di protezione adeguato. In tal caso non sono necessarie autorizzazioni specifiche.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-18;51#art-32