Capo IV

Art. 34

Deroghe in situazioni specifiche

In vigore dal 8 giu 2018
1. In mancanza o in caso di revoca, modifica o sospensione di una decisione di adeguatezza ai sensi dell' o di garanzie adeguate di cui all', il trasferimento o una categoria di trasferimenti di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale sono consentiti se necessari per una delle seguenti finalità: a) per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona; b) per salvaguardare i legittimi interessi dell'interessato quando lo preveda il diritto dello Stato membro che trasferisce i dati personali; c) per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un Paese terzo; d) in singoli casi, per le finalità di cui all', comma 2; e) in singoli casi, per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria in relazione alle finalità di cui all', comma 2. 2. Nei casi di cui al comma 1, lettere d) ed e), i dati personali non sono trasferiti se l'autorità competente che effettua il trasferimento valuta i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato prevalenti rispetto all'interesse pubblico al trasferimento. 3. Il trasferimento effettuato ai sensi del comma 1 deve essere documentato e, su richiesta, la documentazione deve essere messa a disposizione del Garante con l'indicazione della data e dell'ora del trasferimento, dell'autorità competente ricevente, della motivazione del trasferimento e dei dati personali trasferiti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-18;51#art-34

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Deroghe in situazioni specifiche (Art. 34 Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.) — Testo vigente | Portale Normativo