Capo IV

Art. 31

Principi generali in materia di trasferimento di dati personali

In vigore dal 8 giu 2018
Principi generali in materia di trasferimento di dati personali 1. Il trasferimento di dati personali oggetto di un trattamento o destinati a essere oggetto di un trattamento dopo il trasferimento verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresi trasferimenti successivi verso un altro Paese terzo o un'altra organizzazione internazionale è consentito se: a) il trasferimento è necessario per le finalità di cui all', comma 2; b) i dati personali sono trasferiti al titolare del trattamento in un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale che sia un'autorità competente per le finalità di cui all', comma 2; c) qualora i dati personali siano trasmessi o resi disponibili da uno Stato membro, tale Stato ha fornito la propria autorizzazione preliminare al trasferimento conformemente al proprio diritto nazionale; d) la Commissione europea ha adottato una decisione di adeguatezza, a norma dell' o, in mancanza, sono state fornite o esistono garanzie adeguate ai sensi dell'; in assenza di una decisione di adeguatezza e di garanzie adeguate, si applicano deroghe per situazioni specifiche ai sensi dell'; e e) in caso di trasferimento successivo a un altro Paese terzo o a un'altra organizzazione internazionale, l'autorità competente che ha effettuato il trasferimento originario o un'altra autorità competente dello stesso Stato membro autorizza il trasferimento successivo dopo avere valutato tutti i fattori pertinenti, tra cui la gravità del reato, la finalità per la quale i dati personali sono stati trasferiti e il livello di protezione dei dati personali previsto nel Paese terzo o nell'organizzazione internazionale verso i quali i dati personali sono successivamente trasferiti. 2. In assenza dell'autorizzazione preliminare di un altro Stato membro di cui al comma 1, lettera c), il trasferimento di dati personali è consentito solo se necessario per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un Paese terzo o agli interessi vitali di uno Stato membro e l'autorizzazione preliminare non può essere ottenuta tempestivamente. L'autorità competente a rilasciare l'autorizzazione preliminare è informata senza ritardo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-18;51#art-31

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Principi generali in materia di trasferimento di dati personali (Art. 31 Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.) — Testo vigente | Portale Normativo