Sez. II

Art. 27

Comunicazione di una violazione di dati personali all'interessato

In vigore dal 8 giu 2018
Comunicazione di una violazione di dati personali all'interessato 1. Quando la violazione di dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, si osservano le disposizioni in tema di comunicazioni di cui all' del regolamento UE. 2. La comunicazione all'interessato di cui al comma 1 può essere ritardata, limitata od omessa alle condizioni e per i motivi di cui all', comma 2.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-18;51#art-27

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Comunicazione di una violazione di dati personali all'interessato (Art. 27 Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.) — Testo vigente | Portale Normativo