Art. 27 · Comunicazione di una violazione di dati personali all'interessato
Sez. II

Art. 27

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Comunicazione di una violazione di dati personali all'interessato

In vigore dal 8 giu 2018
Comunicazione di una violazione di dati personali all'interessato 1. Quando la violazione di dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, si osservano le disposizioni in tema di comunicazioni di cui all' del regolamento UE. 2. La comunicazione all'interessato di cui al comma 1 può essere ritardata, limitata od omessa alle condizioni e per i motivi di cui all', comma 2.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-18;51#art-27