Sez. II
Art. 27
27 / 50Comunicazione di una violazione di dati personali all'interessato
In vigore dal 8 giu 2018
Comunicazione di una violazione
di dati personali all'interessato
1. Quando la violazione di dati personali è suscettibile di presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, si osservano le disposizioni in tema di comunicazioni di cui all' del regolamento UE.
2. La comunicazione all'interessato di cui al comma 1 può essere ritardata, limitata od omessa alle condizioni e per i motivi di cui all', comma 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-18;51#art-27