Capo IV
Art. 34
34 / 50Deroghe in situazioni specifiche
In vigore dal 8 giu 2018
1. In mancanza o in caso di revoca, modifica o sospensione di una decisione di adeguatezza ai sensi dell' o di garanzie adeguate di cui all', il trasferimento o una categoria di trasferimenti di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale sono consentiti se necessari per una delle seguenti finalità:
a) per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona;
b) per salvaguardare i legittimi interessi dell'interessato quando lo preveda il diritto dello Stato membro che trasferisce i dati personali;
c) per prevenire una minaccia grave e immediata alla sicurezza pubblica di uno Stato membro o di un Paese terzo;
d) in singoli casi, per le finalità di cui all', comma 2;
e) in singoli casi, per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria in relazione alle finalità di cui all', comma 2.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere d) ed e), i dati personali non sono trasferiti se l'autorità competente che effettua il trasferimento valuta i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato prevalenti rispetto all'interesse pubblico al trasferimento.
3. Il trasferimento effettuato ai sensi del comma 1 deve essere documentato e, su richiesta, la documentazione deve essere messa a disposizione del Garante con l'indicazione della data e dell'ora del trasferimento, dell'autorità competente ricevente, della motivazione del trasferimento e dei dati personali trasferiti.
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