Capo III›Sez. I
Art. 20
Registri delle attività di trattamento
In vigore dal 8 giu 2018
1. I titolari del trattamento tengono un registro di tutte le categorie di attività di trattamento sotto la propria responsabilità. Tale registro contiene le seguenti informazioni:
a) il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, se previsti, di ogni contitolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati;
b) le finalità del trattamento;
c) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi o presso organizzazioni internazionali;
d) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;
e) se previsto, il ricorso alla profilazione;
f) se previste, le categorie di trasferimenti di dati personali verso un Paese terzo o verso organizzazioni internazionali;
g) un'indicazione del titolo giuridico del trattamento cui sono destinati i dati personali, anche in caso di trasferimento;
h) ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati personali;
i) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all', comma 1.
2. I responsabili del trattamento tengono un registro di tutte le categorie di attività di trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, contenente le seguenti informazioni:
a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agiscono e, se esistente, del responsabile della protezione dei dati;
b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
c) i trasferimenti di dati personali effettuati su istruzione del titolare del trattamento verso un Paese terzo o verso un'organizzazione internazionale;
d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all', comma 1.
3. I registri di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti in forma scritta, anche in formato elettronico. Su richiesta, il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento mettono tali registri a disposizione del Garante.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-18;51#art-20