Capo IIISez. I

Art. 19

Trattamento sotto l'autorità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento

In vigore dal 8 giu 2018
Trattamento sotto l'autorità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento 1. Il responsabile del trattamento o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento può trattare i dati personali cui ha accesso solo in conformità alle istruzioni del titolare del trattamento, salvo che sia diversamente previsto dal diritto dell'Unione europea o da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-18;51#art-19

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Trattamento sotto l'autorità del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento (Art. 19 Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.) — Testo vigente | Portale Normativo