Titolo I

Art. 9

Scambio spontaneo di informazioni

In vigore dal 12 mag 2017
1. È consentito, nell'ambito di un procedimento penale o di un procedimento amministrativo, lo scambio diretto e spontaneo di informazioni utili e di atti con l'autorità competente di altro Stato Parte. 2. Le informazioni e gli atti ricevuti sono utilizzabili nel rispetto dei limiti indicati dall'autorità competente dello Stato Parte. 3. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 78 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-05;52#art-9

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