Titolo I

Art. 5

Richiesta di assistenza per le notificazioni a mezzo posta

In vigore dal 12 mag 2017
1. Le notificazioni di atti di un procedimento penale o amministrativo, quando il destinatario risiede o dimora abitualmente in altro Stato Parte, sono effettuate a mezzo del servizio postale o, quando possibile, a mezzo della posta elettronica certificata. 2. L'autorità che procede fa richiesta di assistenza alla autorità competente di altro Stato Parte affinché provveda alle necessarie ricerche del destinatario o alla notificazione con modalità diverse, quando la notificazione a mezzo del servizio postale non risulta possibile, perché l'indirizzo non è conosciuto o è incerto, ovvero è inidonea ad assicurare la prova della conoscenza dell'atto. 3. L'atto da notificare è tradotto nella lingua o in una delle lingue dello Stato Parte, quando l'autorità che procede ha motivo di ritenere che il destinatario non conosce la lingua italiana. 4. Se l'autorità che procede ha motivo di ritenere che il destinatario non conosce neanche la lingua o le lingue dello Stato Parte, cura la traduzione nella lingua che risulta essere dallo stesso conosciuta.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-05;52#art-5

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