Titolo I

Art. 3

Richiesta di assistenza nei procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative

In vigore dal 12 mag 2017
Richiesta di assistenza nei procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative 1. Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa possono richiedere, per il tramite del Ministro della giustizia, alla autorità competente di altro Stato Parte il compimento degli atti di accertamento di cui all' della legge 24 novembre 1981, n. 689. Con la richiesta sono trasmessi gli atti del procedimento a tal fine necessari. 2. Il Ministro della giustizia dà corso alla richiesta se ritiene che essa non comprometta la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-05;52#art-3

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Richiesta di assistenza nei procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative (Art. 3 Norme di attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000.) — Testo vigente | Portale Normativo