Titolo I

Art. 7

Modalità di trasmissione della richiesta di assistenza

In vigore dal 12 mag 2017
1. Le richieste di assistenza sono trasmesse dall'autorità giudiziaria direttamente all'autorità competente dello Stato Parte unitamente alle indicazioni relative alle forme e ai modi previsti dalla legge per l'assunzione dell'atto richiesto. Copia della richiesta è trasmessa al Ministro della giustizia. 2. La trasmissione può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo a garantire l'autenticità della documentazione e della provenienza, anche con l'ausilio, se necessario, del Ministero della giustizia. 3. Le richieste di assistenza dirette alle autorità del Regno Unito e dell'Irlanda, fin quando i predetti Stati non si avvalgano delle facoltà di trasmissione diretta ai sensi del paragrafo 1 dell' della convenzione, sono trasmesse per il tramite del Ministero della giustizia.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-05;52#art-7

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