Titolo II
Art. 11
Trasferimento temporaneo in territorio nazionale di persona detenuta
In vigore dal 12 mag 2017
Trasferimento temporaneo in territorio nazionale
di persona detenuta
1. Quando per l'esecuzione di una richiesta di assistenza a fini di acquisizione probatoria è necessaria la presenza di una persona, detenuta nello Stato Parte richiedente, questa, se presta consenso, può essere temporaneamente trasferita in territorio nazionale su iniziativa dell'autorità richiedente.
2. Il Ministro della giustizia, ricevuta la richiesta di trasferimento temporaneo, la trasmette al procuratore della Repubblica a cui spetta l'esecuzione della richiesta di assistenza, se ritiene che l'esecuzione non comprometta la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato.
3. Il procuratore della Repubblica concorda con l'autorità richiedente le modalità del trasferimento temporaneo e il termine di rientro nello Stato richiedente. Dispone quindi che la persona temporaneamente trasferita sia custodita, per la durata del trasferimento temporaneo, nella casa circondariale del luogo di esecuzione della richiesta.
4. Il procuratore della Repubblica dà esecuzione al trasferimento temporaneo a condizione che l'autorità richiedente trasmetta copia della dichiarazione di consenso della persona detenuta.
5. La persona detenuta, temporaneamente trasferita, non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza nè assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale per un fatto anteriore e diverso da quello per il quale il trasferimento temporaneo è stato disposto, salvo che la persona, avendone avuta la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni da quando la sua presenza non era più richiesta ovvero che, dopo averlo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-05;52#art-11