Titolo II

Art. 15

Audizione dei testimoni e dei periti mediante conferenza telefonica richiesta da uno Stato Parte

In vigore dal 12 mag 2017
1. Nei casi di cui all', su conforme richiesta dell'autorità dello Stato Parte, all'audizione del testimone, del consulente tecnico o del perito può procedersi mediante conferenza telefonica. Si osservano, in tal caso, le modalità stabilite dall', in quanto compatibili. 2. I verbali di dichiarazioni acquisite con le modalità di cui al comma 1 non possono essere utilizzati dall'autorità giudiziaria italiana. 3. La richiesta può essere accolta se il testimone, il consulente tecnico o il perito prestano il consenso alla conferenza telefonica.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-04-05;52#art-15

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